Statuto
Articolo 1. Denominazione, sede e durata
È costituita ed è attiva dal 14 febbraio 1983 l’Associazione con denominazione
«CENTRO DON BOSCO APS»,
detta successivamente Centro Don Bosco.
L’Associazione non ha scopo di lucro.
L’Associazione si pone inoltre il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’associazione ha sede legale in Laives (BZ), Via J. F. Kennedy n. 94.
Il trasferimento della sede all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 2. Missione Sociale
L’Associazione CENTRO DON BOSCO, che si ispira a valori cristiani, ha come missione sociale l’essere un polo di aggregazione per la popolazione di Laives e comuni limitrofi. Attraverso le attività che propone offre occasione di crescita e di formazione a tutti i componenti delle famiglie del territorio, dai più piccoli ai più anziani, che trovano nella struttura proposte di carattere culturale ma anche ludico e ricreativo, sì da diventare un luogo dove poter apprendere, sviluppare ed esprimere i propri talenti e condividerli con i propri concittadini.
L’Associazione Centro don Bosco diventa in tal modo una “palestra di condivisione” dove volontariamente è possibile mettere a disposizione di altri il proprio servizio ed il proprio talento, e così diventa un centro di prevenzione al disagio familiare e sociale, indispensabile alla realtà territoriale.
Articolo 3. Attività di interesse generale
L’Associazione CENTRO DON BOSCO persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale come previsto all’art. 5 del CTS:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. In particolare per attività a sostegno e supporto di persone diversamente abili;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Articolo 4.
Il Centro Don Bosco potrà esercitare, ai sensi dell’art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal consiglio direttivo.
Il Centro Don Bosco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente (articolo 36 del CTS).
Articolo 5. Aree tematiche / settori di intervento
Per il raggiungimento degli scopi sociali la Associazione intende realizzare iniziative e progetti in diverse Aree Tematiche cosi individuate
- Famiglia
- Giovani
- Anziani
- Cultura
- Biblioteca
Per ogni area a titolo esemplificativo e non esclusivo l’Associazione intende realizzare le seguenti iniziative
Area Famiglia
- Organizzazione di momenti formativi per coppie e genitori;
- Organizzazione di spazi gioco e momenti ludici genitori e figli insieme;
- Realizzazione iniziative ed eventi di condivisione e aggregazione tra famiglie.
Area Giovani:
- Gestione di spazi per l’incontro di Giovani al fine di realizzare iniziative e progetti atti a favorire lo sviluppo della persona anche e soprattutto attraverso il contributo dei Giovani stessi;
- Organizzazione di eventi formativi e ludici;
- Organizzazione di corsi vari, lezioni, doposcuola, attività pomeridiane scolastiche e ricreative;
- Organizzazione di campi scuola, campi tenda, soggiorni, estivi e invernali, uscite, escursioni e gite sia culturali che ricreative.
Area Anziani e Solidarietà sociale:
- Gestione di spazi idonei per utilizzare in modo adeguato il loro tempo libero;
- Gestione di un circolo ricreativo adatto a giochi di società, con servizio bar e/o ristorazione;
- Organizzazione di soggiorni, gite, escursioni;
- Organizzazione di attività culturali, formative e ricreative, corsi di attività manuali;
- Organizzazione di attività motorie;
- Gestione di spazi adeguati per attività di cura della persona.
Area Cultura ed Educazione permanente:
- Gestione di spazi idonei per l’organizzazione di tutte le attività culturali;
- Organizzazione di conferenze, dibattiti, corsi vari di carattere formativo, storico, religioso, culturale;
- Organizzazione di lezioni di educazione artistica e musicale, lezioni di conversazione in lingua italiana e in lingue straniere;
- Organizzazione di concorsi e mostre;
- Organizzazione rappresentazioni teatrali, cinematografiche, cineforum, spettacoli di arte varia, concerti;
- Organizzazione escursioni, gite, visite guidate di particolare interesse culturale.
Area Biblioteca:
- Gestione di spazi specifici per le attività proprie di biblioteca ed altri spazi idonei per attività quali studio, accesso internet, letture collettive e presentazioni di libri;
- Gestione del servizio bibliotecario in accordo alle leggi provinciali in veste di Ente Gestore.
- Redige il Regolamento del Consiglio di Biblioteca e ne mantiene aggiornati i contenuti a norma di legge.
Articolo 6. Soci
Il numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall’art. 35 c. 1 CTS.
Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell’Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Il diritto di voto e l’elettorato attivo e passivo spettano esclusivamente ai soci maggiorenni.
Possono essere ammesse come soci le associazioni di promozione sociale ed anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale (art. 35, c. 3 del CTS).
Agli/lle aspiranti soci/e sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
L’associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle “pari opportunità” tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.
Sono aderenti all’associazione coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di soci ordinari come previsto all’art. 10 lettera f).
Le modalità di gestione del tesseramento sono disciplinate con apposito regolamento (del consiglio direttivo o dell’assemblea) o attraverso le linee strategiche.
La qualifica di socio non è cedibile, a qualsiasi titolo, a terzi.
Diritti e doveri dei soci.
Diritti:
- Partecipare all’assemblea e, se maggiorenni, votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l’approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali dell’associazione; impugnare le delibere degli organi sociali;
- Partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- Ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa
- Esaminare i libri sociali, previa richiesta al Consiglio Direttivo, che vi dà corso entro 60 giorni dalla richiesta stessa.
Doveri:
- rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione;
- osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota annuale;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
Il socio acquista i diritti attivi e passivi trascorsi 3 mesi dall’iscrizione del socio nel libro dei soci.
Articolo 7.
La qualità di associato viene meno in caso di:
- recesso;
- decesso;
- esclusione;
- mancato versamento della quota associativa.
Articolo 8. Organi dell’associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Ristretto;
- l’Organo di controllo;
- l’Organo di Garanzia.
Articolo 9. Assemblea generale dei Soci
Le Responsabilità dell’Assemblea sono:
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, i componenti dell’organo di controllo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull’esclusione degli associati nel caso in cui non si sia provveduto ad attivare l’organo di garanzia;
- deliberare sulle modificazioni dello statuto o dell’atto costitutivo;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- verificare annualmente le attività svolte e discutere qualsiasi argomento che venga sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare le relazioni: morale, tecnica e finanziaria ed i bilanci consuntivo e preventivo annuale;
- approvare operazioni immobiliari e di assunzione di debiti, su proposta del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, ed è convocata dal Presidente dell’Associazione.
L’Assemblea inoltre deve riunirsi ogniqualvolta ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati.
La convocazione dell’Assemblea può avvenire sia mediante comunicazione telematica sia con avviso affisso all’albo dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure, in caso di sua rinuncia, assenza o impedimento, dalla persona eletta con il voto della maggioranza relativa dei presenti.
In Assemblea hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni che hanno regolarmente versato la quota entro la fine del mese di febbraio.
Il socio impossibilitato ad intervenire personalmente può delegare un altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Tanto l’Assemblea ordinaria quanto quella straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci, comprese eventuali deleghe.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le modifiche allo statuto sono approvate con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Articolo 10. Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è responsabile e promuove la vita dell’Associazione ed è chiamato a lavorare con la massima collegialità e democrazia.
Esso è composto da cinque (5) a nove (9) Consiglieri eletti dall’Assemblea generale dei Soci.
I Consiglieri rimangono in carica per tre (3) anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo:
- esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
- provvede all’amministrazione e alla gestione dell’Associazione e relativi servizi, approva preventivamente il Bilancio economico redatto dal Presidente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
- elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Portavoce e il Tesoriere amministratore nell’ambito dei Consiglieri eletti;
- definisce il piano strategico che comprende le azioni per raggiungere lo scopo sociale e il documento “linee guida organizzative” che attribuisce ai vari collaboratori mansioni e sancisce le scelte organizzative dell’ Associazione;
- assume e licenzia personale;
- ammette i nuovi soci;
- autorizza il Presidente o altro Consigliere all’uopo designato, ad assumere, in nome e per conto dell’Associazione, impegni finanziari con istituti di credito, enti e privati;
- invita periodicamente i responsabili dei vari servizi dell’Associazione a dare relazione scritta dell’attività svolta, al fine, fra il resto, di trarre suggerimenti per il collegamento fra i servizi stessi e fra i servizi e l’Associazione;
- può deliberare in merito all’esclusione di uno o più consiglieri dal Consiglio per gravi motivazioni quali il mancato rispetto dello Statuto Associativo e delle delibere del Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza qualificata (due terzi dei presenti); tale delibera dovrà essere ratificata dalla Assemblea dei Soci
- può delegare ad uno o più consiglieri la procedura di ammissione dei soci;
- può conferire lo status di socio onorario.
Al fine dell’elettorato attivo e passivo il socio onorario dovrà comunque aver rinnovato la tessera ordinaria.
Il Consigliere che risulta assente per tre sedute consecutive senza validi motivi risulta decaduto automaticamente.
È ammessa la possibilità di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione per video- o teleconferenza alle seguenti condizioni:
- che il presidente della riunione possa identificare tutti i partecipanti ed il loro diritto di intervento;
- che il presidente possa dirigere la riunione in tempo reale nonché rilevare le votazioni e rendere noti i relativi risultati;
- che sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alle votazioni;
- che nel verbale siano indicati i luoghi di riunione dei partecipanti collegati in video- o teleconferenza.
Verificandosi tali presupposti la riunione del consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione, che deve comunque trovarsi sul territorio della provincia di Bolzano.
Con riferimento al Codice Civile art. 1394 e art. 1395 qualora il Consiglio si trovi a deliberare su temi inerenti a parenti di primo e/o secondo grado di uno o più Consiglieri, gli stessi sono tenuti ad Astenersi dalla votazione e dalla discussione.
L’insediamento del Consiglio di Direttivo deve avvenire entro trenta (30) giorni dalla data dell’Assemblea che lo ha eletto. La convocazione è effettuata dal Consigliere più anziano tra gli eletti.
Finchè l’associazione avrà sede nell’immobile sito in Laives, via Kennedy n. 94 di proprietà della Parrocchia di Laives S. Antonio Abate e S. Nicola, alla stessa è riconosciuto il diritto di designare un componente del Consiglio di Direttivo.
Il diritto cessa (ed il componente del Direttivo eventualmente così nominato decade automaticamente dalla carica) nei seguenti casi:
- trasferimento della sede in altro luogo;
- alienazione dell’immobile a terzi, a qualunque titolo, da parte della Parrocchia.
Articolo 11. Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale.
E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi stato e grado di giudizio.
Può delegare parte dei propri poteri ad altri soci con procura generale o speciale.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
Redige il bilancio annuale da sottoporre all’Assemblea, dopo l’approvazione del Consiglio, verso cui è direttamente responsabile.
Non è nominabile nel ruolo per più di due mandati consecutivi.
Articolo 12. Vice presidente
Membro del Consiglio ristretto, Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente solo in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
Qualora il Presidente non sia nelle condizioni di poter dirigere l’Associazione il Vicepresidente ne assume la responsabilità con Delega alla Firma, previa ratifica del Consiglio Direttivo.
Non è nominabile nel ruolo per più di due mandati consecutivi
Articolo 13. Amministratore Tesoriere
Membro del Consiglio ristretto, è responsabile della gestione amministrativa dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario ed in particolare della tenuta dei libri contabili.
Controlla e gestisce il patrimonio dell’Associazione.
Non è nominabile nel ruolo per più di due mandati consecutivi.
Articolo 14. Portavoce
Membro del Consiglio ristretto, supporta il Presidente nelle attività di comunicazione interna e verso enti esterni.
Non è nominabile nel ruolo per più di due mandati consecutivi
Articolo 15. Consiglio Ristretto
Viene istituito automaticamente il Consiglio ristretto di cui fanno parte il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Portavoce, che possono deliberare per le attività urgenti che non comportano impegni finanziari e per importi fino a massimo euro 2000, spesa che verrà ratificata alla prima seduta di Consiglio Direttivo.
Articolo 16. Organo di controllo e revisione legale dei conti
Qualora si renda obbligatorio per Legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato un organo di controllo ai sensi dell’art. 30 del CTS. L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da 3 membri.
Ai componenti dell’organo di controllo, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione, si applica l’articolo 2399 del codice civile (cause d’ineleggibilità e di decadenza).
Il componente dell’organo monocratico deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Qualora invece si opti per il collegio, almeno uno dei 3 componenti, che presidierà l’organo, deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’associazione e moralità.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del C.T.S., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I componenti dell’organo di controllo hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo. Le cariche di consigliere e componente dell’organo di controllo sono incompatibili fra loro.
L’organo di controllo può esercitare altresì la revisione legale dei conti al superamento dei limiti di cui all’art. 31, 1° comma del CTS D. Lgs. 117/2007, al ricorrere dei presupposti del c. 6 dell’art. 30 CTS.
Articolo 17. Organo di Garanzia
L’associazione può nominare un organo di garanzia.
E’ eletto dall’assemblea che può insediarlo sia in forma monocratica che collegiale.
In questo secondo caso il Collegio dei Garanti è formato da 3 componenti effettivi; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; essi eleggono al loro interno un Presidente.
L’organo di garanzia ha il compito di:
- interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, fornire pareri;
- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- verificare la conformità degli statuti delle organizzazioni aderenti dove previsto;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti;
- deliberare sull’esclusione degli associati.
L’iniziativa dell’organo di garanzia è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte oppure per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche.
L’organo di garanzia deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all’inizio dell’istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento di Disciplina.
In mancanza di attivazione la sue funzioni sono esercitate dall’assemblea dei soci.
Articolo 18. Esercizio Finanziario
L’associazione redige un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, dalla relazione di missione – con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente – e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nel caso in cui i ricavi dell’associazione superino per due esercizi consecutivi i 220.000 Euro; nel caso in cui non venga superata detta soglia sarà possibile per l’associazione adottare un rendiconto per cassa.
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di Enti Pubblici o Privati e di Associazioni, da lasciti o donazioni e da iniziative di auto-finanziamento.
L’Associazione, non avendo scopo di lucro, non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione. Ha l’obbligo di utilizzare detti utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di attività ad esse direttamente connesse.
Gli amministratori documentano la modalità di perseguimento delle finalità statutarie ed il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione. Il patrimonio dell’associazione è destinato unicamente alla realizzazione delle attività statutarie.
Articolo 19. Assicurazioni
L’Associazione provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, per infortuni e per difesa legale, sia per tutte le attività svolte sia per il personale volontario operante nell’Associazione stessa.
Articolo 20. Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione può essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria, convocata unicamente a questo scopo, da assumersi, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci, come previsto all’articolo 9.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio e tutti i beni mobili ed immobili che residuassero al termine della procedura di liquidazione, saranno devoluti, previo parere dell’ufficio provinciale del registro unico del terzo settore, ad altro ente del terzo settore, ai sensi dell’art. 9 del CTS.
Articolo 21. Compensi
Ai membri del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e dell’Organo di Garanzia, eccezion fatta per i componenti facenti parte delle categorie di soggetti di cui all’art. 2397 C.C., non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per gli incarichi autorizzati.
A tutti gli iscritti all’Associazione non è dovuto alcun compenso per le attività istituzionali svolte a favore della Associazione, salvi i casi previsti ai commi 3, 4 dell’articolo 17 del CTS.
Articolo 22. Codice Civile
Per quanto non previsto nello statuto e nel regolamento interno si applica il CTS, il Codice Civile e le altre norme vigenti.
LAIVES – 23 gennaio 2020